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Gazzetta Ufficiale del 22/9/2011: il nuovo regolamento di prevenzione incendi

E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2011 il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 contenente il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".



Il decreto, che entrerà in vigore il 7 ottobre 2011, reca importanti e sostanziali modifiche alle procedure di prevenzioni incendi per l’emissione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

Il regolamento di semplificazione infatti abroga completamente sia il D.P.R. n. 37 del 12/01/1998, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, sia il D.M. 16/02/1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, introducendo nel suo Allegato I un nuovo elenco di attività soggette ai controlli dei VV.F., classificate in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità e  distinte in tre categorie, denominate A, B, C:

1. nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

2. nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”, cioè la C;

3. nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica', soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Tali categorie, costituite per suddividere ulteriormente la singola attività in funzione di parametri di complessità (numero di addetti, volumi di materiali presenti, potenzialità, etc.) determinano procedure differenti, che saranno indicate in uno specifico decreto del Ministero dell’Interno.
Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel d.m. 4 maggio 1998.

Tra le altre novità:

  • NUOVI IMPIANTI: PRESENTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO
  • CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
  • DEROGHE ALLE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
  • NUOVE SCADENZE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
  • TEMPI DI ADEGUAMENTO PER  LE NUOVE ATTIVITA’ E PER LE ATTIVITA’ IN ESSERE ALLA SCADENZA DEL VECCHIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.

Clicca qui per scaricare il D.P.R. completo.
 

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