Emissioni in atmosfera: prima scadenza autorizzazioni al 31 Dicembre 2011
I gestori di stabilimenti autorizzati per le emissioni in atmosfera prima dell’entrata in vigore del T.U. Ambientale devono adeguarsi alle nuove disposizioni e presentare domanda di autorizzazione entro i termini stabiliti.
Come riportato nell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico ambientale), ogni attività o stabilimento produttivo che produce emissioni inquinanti in atmosfera deve dotarsi di specifica autorizzazione.
Dall'entrata in vigore del Testo Unico ambientale le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera hanno una durata di 15 anni oltre la quale devono essere rinnovate dall'autorità competente.
Il successivo D.Lgs. 128/2010 (c.d. “terzo decreto correttivo” al T.U.A.) ha rivoluzionato il quadro legislativo in materia di emissioni in atmosfera, abrogando per intero la vecchia normativa sull’aria, e cioè il D.P.R. 203/1988.
Ai sensi dell’art. 281 (“Disposizioni transitorie e finali”) del D.Lgs. 152/2006, i gestori di stabilimenti autorizzati per le emissioni in atmosfera prima dell’entrata in vigore del Testo Unico ambientale, anche in via provvisoria o in forma tacita, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale, devono adeguarsi alle nuove disposizioni e presentare domanda di autorizzazione entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 o secondo i calendari stabiliti dalle regioni e provincie autonome.
La prima scadenza, fissata al 31/12/2011, interessa gli stabilimenti che alla data dell’1 luglio 1988 erano in esercizio o costruiti in tutte le sue parti o autorizzati ai sensi della normativa previgente, che sono stati autorizzati ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/1988, e che non hanno presentato alcuna istanza per modifiche della situazione emissiva con conseguente rilascio di nuova autorizzazione. In questo caso i gestori devono presentare domanda di autorizzazione per poter proseguire l’attività che genera emissioni.
Qualora l’impianto/attività sia incluso tra le categorie comprese nell’autorizzazione generale adottata dall’amministrazione provinciale, il gestore può decidere di avvalersene presentando apposita domanda di adesione corredata dagli allegati previsti.
La domanda di autorizzazione alle emissioni deve essere presentata alla provincia dove è ubicato lo stabilimento.
Dall'entrata in vigore del Testo Unico ambientale le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera hanno una durata di 15 anni oltre la quale devono essere rinnovate dall'autorità competente.
Il successivo D.Lgs. 128/2010 (c.d. “terzo decreto correttivo” al T.U.A.) ha rivoluzionato il quadro legislativo in materia di emissioni in atmosfera, abrogando per intero la vecchia normativa sull’aria, e cioè il D.P.R. 203/1988.
Ai sensi dell’art. 281 (“Disposizioni transitorie e finali”) del D.Lgs. 152/2006, i gestori di stabilimenti autorizzati per le emissioni in atmosfera prima dell’entrata in vigore del Testo Unico ambientale, anche in via provvisoria o in forma tacita, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale, devono adeguarsi alle nuove disposizioni e presentare domanda di autorizzazione entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 o secondo i calendari stabiliti dalle regioni e provincie autonome.
La prima scadenza, fissata al 31/12/2011, interessa gli stabilimenti che alla data dell’1 luglio 1988 erano in esercizio o costruiti in tutte le sue parti o autorizzati ai sensi della normativa previgente, che sono stati autorizzati ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/1988, e che non hanno presentato alcuna istanza per modifiche della situazione emissiva con conseguente rilascio di nuova autorizzazione. In questo caso i gestori devono presentare domanda di autorizzazione per poter proseguire l’attività che genera emissioni.
Qualora l’impianto/attività sia incluso tra le categorie comprese nell’autorizzazione generale adottata dall’amministrazione provinciale, il gestore può decidere di avvalersene presentando apposita domanda di adesione corredata dagli allegati previsti.
La domanda di autorizzazione alle emissioni deve essere presentata alla provincia dove è ubicato lo stabilimento.
Si ricorda che la mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione, in questo caso sarà considerata decaduta dall’1/01/2012.
Le altre scadenze, previste dall’art. 281 del D.Lgs. 152/2006, sono:
1. tra l’1/01/2012 ed il 31/12/2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore all’1/01/2000;
2. tra il 1/01/2014 ed il 31/12/2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31/12/1999.
Inoltre, i gestori degli stabilimenti in esercizio prima del 29/04/2006 ed esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. 203/1988, devono adeguarsi alle disposizioni di legge entro l’1/09/2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda di rinnovo deve essere presentata entro il 31/07/2012.
I tecnici di Conast offrono servizio di assistenza per la presentazione della pratica di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
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