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Antincendio: prorogata sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE

E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno che introduce una proroga di 24 mesi al termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo.

 
 
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2011 il Decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell’Interno recante “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” con il quale è stato aggiornato quanto disposto dal precedente Decreto 3 novembre 2004 dello stesso Ministero in materia di dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controlllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (maniglioni antipanico); il termine ultimo per la sostituzione delle porte antincendio è stato prorogato di due anni e quindi fino al 16 febbraio 2013 .

     Secondo l’art. 5 del citato decreto 3 novembre 2004, infatti, i dispositivi di apertura manuale, non muniti di marcatura CE, delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne fosse prevista l’installazione, dovevano essere sostituiti entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e cioè entro il 16 febbraio 2011.
     Ora il Ministero dell’Interno, considerata la necessità “di un approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco delle porte medesime” e “tenuto conto dello sviluppo della regola dell’arte nel settore della manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le vie di esodo, in ordine alla quale è prevista l’emanazione della specifica norma UNI” ha ritenuto necessario “differire il termine per la sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo, previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004” e, sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ha stabilito con il decreto 6 dicembre 2011 che il termine di sostituzione di tali dispositivi non sia più di sei anni dall’entrata in vigore del decreto 3 novembre 2004 bensì di otto anni, differendolo quindi di ventiquattro mesi, fatto salvo il fatto che restano invariati “i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”.
 
Il decreto introduce solo e semplicemente un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE: non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004.
Il semplice cambio di data non muta di fatto gli intenti del Legislatore: l’obiettivo è sempre e comunque garantire la sicurezza, intervenendo laddove necessario per garantire l’adeguatezza del prodotto, sfruttando l’anno e poco più che ci separa dal nuovo termine per la programmazione e l’implementazione di tutti gli interventi necessari e dei relativi investimenti.
 

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