L’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i.
Il personale individuato e formalmente designato ed incaricato, forma una squadra addetta alle emergenze di pronto soccorso.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 388/03, le aziende vengono classificate in tre gruppi:
Gruppo A:
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- Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica,[…] centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie […], lavori in sotterraneo […], aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro;
- Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B:
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- Aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
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- Aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Sempre ai sensi del D.M. 388/03 gli addetti al primo soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
In particolare
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- gli addetti al primo soccorso di aziende appartenenti al gruppo A dovranno frequentare corsi di formazione di durata pari a 16 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (6 ore);
- gli addetti al primo soccorso di aziende appartenenti ai gruppi B e C dovranno frequentare corsi di formazione di durata pari a 12 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (4 ore).
Formazione
Corso di Primo Soccorso per aziende del gruppo A (16 ore)
08/10/2024
16 ore
300,00 € + iva
Formazione
Corso di Primo Soccorso per aziende del Gruppo B e C (12 ore)
08/10/2024
12 ore
200,00 € + iva
Aggiornamento
Corso di Aggiornamento Primo Soccorso per aziende del gruppo A (6 ore)
10/10/2024
6 ore
150,00 € + iva
Aggiornamento
Corso di Aggiornamento Primo Soccorso per aziende del gruppo B e C (4 ore)
10/10/2024
4 ore
110,00 € + iva