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Corsi per Lavoratori

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Cosa prevede il corso

Secondo l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 81/08, “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stati definiti mediante l’Accordo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato il 21 Dicembre 2011.

Tutti i lavoratori devono essere formati, e i percorsi formativi che devono seguire sono modulati in base ai 3 differenti livelli di rischio; è necessario consultare l’allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 per identificare il livello di rischio in funzione dei codici ATECO.

FORMAZIONE GENERALE: la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, a prescindere dalla classe di rischio, e deve presentare i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

FORMAZIONE SPECIFICA: la formazione specifica, che deve essere considerata aggiuntiva rispetto a quella generale, deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore , in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

I neo-assunti o i già assunti che non abbiano effettuato alcun tipo di formazione, devono provvedere entro 60 giorni dalla data di assunzione.

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale (entro 5 anni dalla data di conclusione del corso), di durata minima di 6 ore, per tutti e 3 i livelli di rischio individuati.

FORMAZIONE PREGRESSA: i lavoratori già assunti e che alla data di pubblicazione dell’Accordo dimostrino di essere già stati formati, devono provvedere all’aggiornamento. Coloro che hanno frequentato il corso da più di 5 anni (alla data del 26/01/2012), devono concludere l’aggiornamento entro il 26 Gennaio 2013; gli altri invece devono procedere con l’aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.

Corsi per Lavoratori

Corsi Antincendio

Corsi di Primo Soccorso

Corsi HACCP per Alimentaristi

Corsi Preposti

Corsi per Dirigenti

Corsi per Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Datori di Lavoro

Corsi per Addetti/Responsabili del servizio di prevenzione e protezione A/RSPP

Corsi trattori agricoli

Corso carrelli industriali semoventi

Corsi in modalità Aula Virtuale

Corsi in modalità E-Learning