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Formazione Generale Lavoratori
Formazione Specifica Lavoratori
Aggiornamento Lavoratori
Cosa prevede il corso
Secondo l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 81/08, “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stati definiti mediante l’Accordo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato il 21 Dicembre 2011.
Tutti i lavoratori devono essere formati, e i percorsi formativi che devono seguire sono modulati in base ai 3 differenti livelli di rischio; è necessario consultare l’allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 per identificare il livello di rischio in funzione dei codici ATECO.
FORMAZIONE GENERALE: la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, a prescindere dalla classe di rischio, e deve presentare i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
FORMAZIONE SPECIFICA: la formazione specifica, che deve essere considerata aggiuntiva rispetto a quella generale, deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore , in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
I neo-assunti o i già assunti che non abbiano effettuato alcun tipo di formazione, devono provvedere entro 60 giorni dalla data di assunzione.
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale (entro 5 anni dalla data di conclusione del corso), di durata minima di 6 ore, per tutti e 3 i livelli di rischio individuati.
FORMAZIONE PREGRESSA: i lavoratori già assunti e che alla data di pubblicazione dell’Accordo dimostrino di essere già stati formati, devono provvedere all’aggiornamento. Coloro che hanno frequentato il corso da più di 5 anni (alla data del 26/01/2012), devono concludere l’aggiornamento entro il 26 Gennaio 2013; gli altri invece devono procedere con l’aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.